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giurisprudenza

L’avvocato che raggiunge un accordo transattivo nella curatela fallimentare ha diritto ad un compenso ulteriore (Cass., Sez. II, Ord., 10 agosto 2023, n. 24462)

Nella sentenza si è affrontato il reclamo proposto dall’Avv. A.A. contro il decreto di liquidazione del compenso del giudice delegato al fallimento per l’attività svolta in favore della curatela del fallimento (Omissis) s.p.a. Il Tribunale di Catania, Sezione fallimentare, aveva respinto il reclamo, escludendo la liquidazione del compenso per la fase decisionale legata all’accordo transattivo tra il fallimento e la (Omissis) s.p.a., poiché l’Avv. A.A. era intervenuto dopo la sentenza della Corte d’appello e non aveva partecipato alle attività inerenti a quella fase.

Nel ricorso presentato, l’Avv. A.A. ha contestato questa decisione, sostenendo la violazione e falsa applicazione del DM 55 del 2014, art. 4, comma 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Avv. A.A. ha argomentato che il Tribunale aveva errato nel non liquidare il compenso per l’attività svolta nella fase decisionale e nell’accordo transattivo, sostenendo che il DM 55 del 2014 prevede un aumento del compenso per la transazione rispetto alla fase decisionale e che queste attività debbano essere remunerate separatamente.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando che l’attività dell’Avv. A.A. rientrava nella fase decisionale, come previsto dal DM 55 del 2014, art. 4, comma 6, che prevede un aumento del compenso per la conciliazione giudiziale o transazione. Pertanto, il Tribunale aveva commesso un errore nel non riconoscere il compenso per questa fase. La Corte ha stabilito che il provvedimento impugnato dovesse essere cassato e rinviato al Tribunale di Catania in una diversa composizione, che avrebbe anche regolato le spese del procedimento di legittimità.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Avv. A.A. e ha annullato la decisione del Tribunale di Catania, rinviando il caso per una nuova valutazione.

A cura di Simone Pesucci