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giurisprudenza

L’avvocato deve ricevere l’incarico professionale per l’assistenza sportiva del calciatore solo sul modello FIGC ( Cass., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18807)

La Cassazione conferma che non ha diritto ad alcun compenso il legale che, nell’ambito di un contratto di prestazione professionale, svolta in favore di un professionista sportivo, sia sprovvisto di un accordo formulato sui moduli della FIGC, soggiacendo tale rapporto alle norme dell’ordinamento sportivo, nella stessa misura in cui, il contratto de quo, fosse stato stipulato tra un agente non avvocato ed il professionista sportivo stesso.
In particolar modo la Cassazione afferma che “le violazioni delle norme dell’ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l’invalidità del contratto anche in base alle norme dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall’ordinamento sportivo, le cui prescrizioni risultino violate.”
A cura di Lapo Mariani