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giurisprudenza

L’avvocato è esente da responsabilità professionale se il cliente non gli fornisce il nominativo dei testimoni (Cass., Sez. III, Ord., 21 agosto 2018, n. 20858)

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, affronta ancora una volta il tema della responsabilità professionale dell’avvocato. La Corte ribadisce che l’avvocato deve informare il cliente della necessità di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda se non vuole soccombere in giudizio; inoltre precisa che, dato che il cliente normalmente non conosce o, comunque, non è in grado di valutare regole e tempi processuali, natura dei documenti e delle prove offerte al giudice, deve informarlo adeguatamente al riguardo, guidandolo ed indirizzandolo in modo che abbia ben chiari i rischi cui si espone con l’iniziativa giudiziaria intrapresa. Nel caso di specie, l’avvocato è stato ritenuto esente da responsabilità professionale poiché l’omessa indicazione dei nominativi dei testimoni era imputabile esclusivamente alla cliente che non glieli aveva forniti.

A cura di Fabio Marongiu