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giurisprudenza

L’avvocato ha diritto alle competenze, avendo adempiuto al suo contratto d’opera professionale, per avere assistito il de cuius, nella cui posizione subentrano gli eredi, fra cui la controparte del giudizio (Cass., Sez. VI, Ord. 25 giugno 2020, n. 12675)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha affrontato la fattispecie del diritto al pagamento delle spese processuali in favore dell’avvocato, nel caso del decesso della parte da lui assistita, qualora non esistano altri eredi diversi dalla stessa controparte.

Ne discende il principio di diritto in forza del quale non può avere influenza nei confronti del terzo contraente, il fatto che l’esecuzione del contratto (nella specie il mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio), si sia posto in contrasto con l’interesse degli eredi o di uno degli eredi, poiché trattandosi di un debito della massa, al creditore non è opponibile il rapporto interno tra de cuius ed eredi. Nel caso di specie l’avvocato ricorrente, alla morte del proprio assistito, aveva richiesto il pagamento delle proprie spettanze pro quota ai relativi eredi, tra i quali compariva anche un soggetto che si era contrapposto al giudizio promosso dallo stesso de cuius.

Il Tribunale di Brindisi aveva inizialmente escluso la successione processuale della controparte, nel caso di specie unico erede dell’altra, configurando l’obbligo al pagamento delle spese processuali, solamente nel caso di soccombenza.

La Corte ribadisce dunque il diritto del professionista ad ottenere il pagamento delle proprie competenze per l’attività svolta nei confronti del de cuius, da parte degli eredi dello stesso

 

A cura di Guendalina Guttadauro