Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non ha diritto al compenso per l’attività difensiva svolta dinanzi al Consiglio di Stato (Cass., Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 29351)

Con la sentenza in esame la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l’avvocato che non sia iscritto nell’albo speciale per i patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non ha diritto al compenso per l’attività professionale svolta dinanzi al Consiglio di Stato né per l’attività di studio propedeutica alla proposizione del ricorso, a nulla rilevando che la procura gli sia stata conferita unitamente a un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a tale giurisdizione.

La Cassazione ha inoltre precisato che il contratto di conferimento di incarico professionale è in tal caso affetto da nullità, che può quindi essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Con l’occasione la Suprema Corte ha altresì riaffermato il principio secondo il quale ai fini della determinazione degli onorari va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.

Infine, dando continuità alla propria più recente giurisprudenza, che ha superato il precedente orientamento di segno contrario, la Cassazione ha stabilito che gli interessi decorrono dalla messa in mora (e non dalla sentenza che liquidi gli onorari o dalla relativa domanda) anche quando la liquidazione effettuata dal giudice sia inferiore rispetto alla somma inizialmente richiesta dall’avvocato creditore.

A cura di Giovanni Taddei Elmi

precedente: Conforme

Allegato:
29351_2022