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giurisprudenza

L’avvocato non cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare (C.N.F., Sent., 26 settembre 2022, n. 146)

Il caso trae origine dalla pronuncia con la quale il CNF – Comitato per la tenuta dell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori- ha rigettato la domanda di un Collega volta a ottenere l’iscrizione nel medesimo Albo. L’Avvocato provvedeva ad impugnare in proprio la delibera, chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto alla relativa iscrizione.

Il Consiglio Nazionale Forense, pronunciando l’inammissibilità del ricorso, stabilisce che l’Avvocato possa adire personalmente il CNF anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo).  Negli altri casi, invece, resta valida la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori.

A cura di Costanza Innocenti