La Cassazione affronta il problema del professionista che, ritirato il fascicolo di parte in udienza, non lo deposita nuovamente prima che la causa vada in decisione.La Suprema Corte ha ribadito come il Giudice debba provvedere alla ricerca o all'invito alla ricostruzione del fascicolo laddove tale assenza risulti involontaria (sentenze 3 luglio 2008, n. 18237, 12 dicembre 2008, n. 29262, e 22 ottobre 2010, n. 21733, ove si parla di credibile rappresentazione della involontarietà dell'omissione).Nel caso in esame il ritiro del fascicolo era avvenuto in udienza, con sottoscrizione del verbale da parte del difensore; il nuovo deposito doveva avvenire mediante annotazione del cancelliere; pertanto a nulla è valsa la richiesta di prova testimoniale mossa dal difensore. La Corte ha rigettato le richieste confermando le pronunce di primo grado e appello.
a cura di Simone Pesucci