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giurisprudenza

L’avvocato non può assumere la difesa contro una parte già assistita in un procedimento avente il medesimo oggetto: irrilevante sia il tempo trascorso che il consenso (C.N.F., Sent., 27 marzo 2024, n. 105)

Nel procedimento sottoposto all’attenzione del CNF, l’avvocato incolpato aveva assistito due fratelli ed una sorella nel procedimento di nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre. All’esito del procedimento la sorella era stata investita del ruolo.

Qualche tempo dopo la nomina, i fratelli ricorrevano al tribunale competente per contestare la gestione del patrimonio dell’amministrata da parte della sorella. In quel procedimento l’avvocato incolpato – che aveva assistito congiuntamente i due fratelli e la sorella – si costituiva per conto della sorella nominata poco tempo prima come amministratrice di sostegno.

In seguito all’esposto presentato dai fratelli al CDD competente, all’avvocato veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per due mesi per aver deliberatamente assunto un incarico contro un ex cliente.

L’incolpato impugnava la decisione di fronte al CNF sostenendo che non sussistesse alcun conflitto di interessi sia formale che sostanziale con gli esponenti.

A dire dell’incolpato, da un lato, il conflitto di interessi non sussisterebbe nei procedimenti di volontaria giurisdizione, come quello di cui trattasi, per loro natura non contenziosi; dall’altro non sarebbe presente neanche conflitto di interessi in concreto essendo intervenuta la composizione dei dissidi familiari e sussistendo il consenso dei fratelli.

Il CNF, nel confermare la sanzione già irrogata dal Consiglio di Disciplina competente, ha avuto modo di precisare l’ambito di applicazione ed interpretazione dell’art. 68 C.D.F.

In particolare, nel caso di specie, il CNF ha ritenuto irrilevante il decorso di pochi mesi tra l’assunzione dell’incarico per conto di tutti e tre i fratelli e la successiva assunzione dell’incarico per conto della sola sorella. Infatti, trattandosi di un procedimento che costituiva derivazione del precedente – e pertanto per sua natura avente il medesimo oggetto – non poteva operante il limite temporale di due anni: il legale avrebbe dovuto astenersi dall’assunzione dell’incarico indipendentemente dal tempo trascorso così come disposto dall’art. 68 comma 2 C.D.F.

Allo stesso modo, il CNF ha ritenuto irrilevante l’intervenuto appianamento dei dissidi familiari tra le parti e l’eventuale consenso prestato dai fratelli all’assunzione della difesa della sola sorella. Tramite un excursus normativo sia del codice deontologico forense che del Codice Deonto­logico degli Avvocati Europei il CNF ha specificato che nessuna norma prevede la possibilità di assumere un incarico contro un ex cliente anche in presenza del consenso di quest’ultimo.  L’art. 68 C.D.F., infatti, vieta di assumere incarichi contro ex clienti indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo conflitto di interesse essendo sufficiente, per l’integrazione della fattispecie, la sola sussistenza di un conflitto di interesse meramente potenziale.

A parere del Consiglio, infine, sono del tutto irrilevanti ed inconferenti anche i rilievi circa la natura non contenziosa del procedimento che, peraltro, aveva ad oggetto interessi di soggetti fragili per i quali l’avvocato avrebbe dovuto agire con responsabilità ancora maggiore.

A cura di Sofia Lelmi