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giurisprudenza

L’avvocato radiato dall’albo può iscriversi nuovamente solo se ripara il danno (Cass. Sez. Un., 26 luglio 2023 n. 22511)

La vicenda trae origine dalla radiazione di un avvocato dall’albo di appartenenza e dalla successiva richiesta di reiscrizione, che veniva rigettata dal COA sulla base del fatto che “la condotta susseguente alla radiazione non fosse tale da far ritenere recuperata la condotta irreprensibile né fosse sufficiente a riparare gli effetti dell’illecito”.

A seguito della conferma della decisione da parte del C.N.F., l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la circostanza di non aver riparato il danno fosse già motivo per il quale era stato irrogato il provvedimento di radiazione e dunque non potesse essere nuovamente posta a fondamento del diniego di iscrizione.

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, sostenendo che la previsione dall’art. 17, comma 15, della L. n. 247 del 2012 – secondo il quale, per essere reiscritti all’Albo occorre dimostrare la “cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione” – implica indirettamente che anche la riparazione del danno sia presupposto per la reiscrizione, in quanto l’omesso ristoro – peraltro, nel caso di specie, dovuto a uno stato di indigenza mai dimostrato – è indice negativo ai fini del giudizio relativo alla recuperata affidabilità del professionista, senza che ciò comporti alcuna perpetuazione della sanzione.

A cura di Leonardo Cammunci