Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Le associazioni specialistiche forensi possono essere composte da soli avvocati (Cons. St., Sez. VI, 24 maggio 2021, n. 4008)

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha stabilito che possono essere riconosciute quali associazioni specialistiche forensi, da iscriversi nel relativo elenco di cui al Regolamento CNF n. 1/2013, solo quelle associazioni composte interamente da avvocati, mentre non possono assumere tale qualifica le associazioni che abbiano tra i propri iscritti anche soggetti diversi, come giuristi, docenti universitari, studiosi di diritto, magistrati, sindacati o addirittura imprese ordinarie.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le associazioni forensi specialistiche previste dall’ordinamento professionale e istituzionalmente coinvolte con il CNF – per esempio ai fini dell’organizzazione dei corsi di specializzazione – hanno il compito previsto dalla legge di praticare e realizzare le specializzazioni nella professione forense nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, mentre la presenza all’interno di dette associazioni di soggetti diversi dagli avvocati iscritti all’Albo comporterebbe situazioni di conflitto di interessi coi doveri d’indipendenza e d’autonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero fòro e potrebbe addirittura portare a configurare associazioni anche del tutto prive di avvocati.

Pur riconoscendosi dunque l’importante valore degli enti e delle associazioni interprofessionali che propugnano lo studio del dritto, occorre tuttavia tenere ben distinta tale forma di associazionismo da quella avente finalità istituzionali previste dalla legge forense e volte a coadiuvare il CNF nei propri compiti da realizzare in piena autonomia e indipendenza.

A cura di Giovanni Taddei Elmi