Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha stabilito che possono essere riconosciute quali associazioni specialistiche forensi, da iscriversi nel relativo elenco di cui al Regolamento CNF n. 1/2013, solo quelle associazioni composte interamente da avvocati, mentre non possono assumere tale qualifica le associazioni che abbiano tra i propri iscritti anche soggetti diversi, come giuristi, docenti universitari, studiosi di diritto, magistrati, sindacati o addirittura imprese ordinarie.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le associazioni forensi specialistiche previste dall’ordinamento professionale e istituzionalmente coinvolte con il CNF – per esempio ai fini dell’organizzazione dei corsi di specializzazione – hanno il compito previsto dalla legge di praticare e realizzare le specializzazioni nella professione forense nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, mentre la presenza all’interno di dette associazioni di soggetti diversi dagli avvocati iscritti all’Albo comporterebbe situazioni di conflitto di interessi coi doveri d’indipendenza e d’autonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero fòro e potrebbe addirittura portare a configurare associazioni anche del tutto prive di avvocati.
Pur riconoscendosi dunque l’importante valore degli enti e delle associazioni interprofessionali che propugnano lo studio del dritto, occorre tuttavia tenere ben distinta tale forma di associazionismo da quella avente finalità istituzionali previste dalla legge forense e volte a coadiuvare il CNF nei propri compiti da realizzare in piena autonomia e indipendenza.
A cura di Giovanni Taddei Elmi