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giurisprudenza

Le fondazioni liriche devono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (Cass., Sez. Lav., 21 novembre 2018, n. 30118)

Con la pronuncia in commento la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha avuto modo di intervenire in merito alla riserva di “patrocinio autorizzato” per legge (ex art. 43, r.d. 1611/1933), in favore dell’Avvocatura dello Stato.
La particolarità dell’arresto del Giudice di legittimità, trova fondamento dal caso di specie, poiché l’oggetto della disputa verte sull’impugnativa di una sentenza della Corte di Appello, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso avanzatole da una Fondazione lirica, con il patrocinio di un legale del “libero foro”.
Considerato comunque che, le Fondazioni liriche e le istituzioni concertistiche, sono state trasformate, con effetto dal 23 maggio 1998, in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, insisteva la Fondazione stessa, nel rivendicare la sua legittima libertà di avvalersi di professionisti non appartenenti all’Avvocatura dello Stato.
Il punto, che fonda le sue radici nell’annoso dibattito sulla disciplina delle fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, viene risolto dagli ermellini, con l’applicazione di un singolare parallelismo con la disciplina applicata alle Università Statali (enti di natura pubblica), e per le quali viene previsto che, “ove tali amministrazioni ed enti intendano, in casi speciali non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.”

A cura di Lapo Mariani