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giurisprudenza

Le note scritte di udienza devono essere sintetiche, pena l’inammissibilità (Cons. Giust. Amm. Sic., Ord., 15 gennaio 2021, n. 36)

Con l’ordinanza in oggetto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana afferma il principio secondo il quale le note di trattazione scritta (cd. “note di udienza”) introdotte dalla normativa speciale dettata per far fronte alla pandemia di Covid-19 non possono sostituire le memorie scritte previste dal codice di rito, né essere utilizzate per eludere i termini di deposito di queste ultime, ma valgono soltanto a sostituire la presenza fisica in udienza e consentire l’esercizio del diritto di difesa; pertanto devono rispettare il canone della sinteticità e non eccedere le tre-quattro pagine, anche perché altrimenti comporterebbero non solo la violazione del diritto di difesa della controparte, ma anche un vulnus alla possibilità di un loro esame approfondito da parte del giudice, intervenendo a ridosso dell’udienza medesima.

Ne consegue che le memorie eccedenti tale canone di sinteticità sono da considerarsi inammissibili quanto al loro contenuto e valgono solo ai fini della fictio  iuris della presenza in udienza del difensore.

A cura di Giovanni Taddei Elmi