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giurisprudenza

Le Pubbliche Amministrazioni inadempienti possono essere condannate a pubblicare nel registro delle P.A. il proprio indirizzo PEC valido ai fini delle notificazioni telematiche (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 11 giugno 2019, n. 1426)

Con la sentenza in oggetto il TAR Sicilia ha stabilito che:

i) le associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti e i singoli avvocati (amministrativisti) sono legittimati e hanno interesse a ricorrere per ottenere la condanna delle Pubbliche Amministrazioni inadempienti a pubblicare sul Registro delle P.A. il proprio indirizzo PEC valido ai fini delle notificazioni nell’ambito del processo amministrativo telematico;

ii) il ricorso volto a ottenere la condanna di una Pubblica amministrazione (nella specie del Comune di Catania) a inserire sul Registro delle P.A. il proprio indirizzo PEC  è ammissibile (e fondato) in quanto, ancorché proposto in forma diversa, può essere convertito in “azione per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, cd. class action” ai sensi del d. lgs. n. 198/2009, che costituisce uno strumento di reazione alle inefficienze della P.A. utilizzabile quando l’attività della Pubblica amministrazione non si manifesti tramite un atto di natura provvedimentale, ma tramite un mero comportamento, come nella fattispecie.

Ne consegue che è possibile agire fondatamente in giudizio per ottenere la condanna delle Pubbliche amministrazioni inadempienti a inserire nell’apposto Registro il proprio indirizzo PEC, dal momento che esse erano obbligate a provvedere in tal senso entro il 30.11.2014 e si tratta di attività che non presenta alcun margine di discrezionalità.

A cura di Giovanni Taddei Elmi