Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Le ragioni della questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. così come modificato dall’art. 13 del D.L. 132/2014 sollevata dal Giudice del Lavoro di Torino (Trib. di Torino, Sez. Lav., Dott. Ciocchetti, Ordinanza, 30 gennaio 2016)

Con l’ordinanza in commento il Giudice del Lavoro di Torino si sofferma sul tema del regime della compensazione delle spese di lite, così come disciplinato dal vigente art. 92, comma 2 c.p.c., evidenziando le ragioni che lo hanno indotto a sollevare d’ufficio la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost.

Invero in ragione della modifica apportata con il D.L. n. 132/2014 la compensazione delle spese di lite è oggi ristretta a due soli casi (oltre a quello della reciproca soccombenza) e cioè “assoluta novità della questione trattata” e “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti“, con conseguente scomparsa della previsione di carattere aperto che aveva da sempre contraddistinto il regime delle compensazione delle spese di lite, rappresentata un tempo dalla locuzione “giusti motivi” e poi, dal 2009, dalla locuzione “gravi ed eccezionali ragioni“.

Il Giudice del Lavoro di Torino ritiene che la questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione appaia rilevante e non manifestamente infondata in riferimento ai seguenti parametri costituzionali:

– art. 3, comma 1, Cost., inteso quale principio di ragionevolezza delle scelte legislative, in quanto sussisterebbe una discrepanza tra il fine perseguito (contrasto con una prassi giudiziaria in atto di abuso dello strumento della compensazione delle spese di lite) e lo strumento normativo utilizzato (limitazione estrema ed oltre ogni misura delle ipotesi di compensazione);

– art. 3, comma 1, Cost., inteso quale principio di eguaglianza avuto riguardo alle situazioni prese in considerazione dalla norma e, quale tertium comparationis, alle situazioni escluse da essa quali esaminate dalla Corte di Cassazione e ritenute dalla stessa meritevoli di compensazione (ad. es. oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto idonee ad incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste, comportamento processuale della parte, ecc);

– art. 24, comma 1, Cost., relativo al diritto d’azione del cittadino poiché tale norma tenderebbe in linea di fatto a scoraggiare ingiustificatamente l’esercizio dei diritti in sede giudiziaria, divenendo strumento deflattivo e punitivo incongruo nelle ipotesi in cui la condotta della parte poi risultata soccombente sia improntata a correttezza, prudenza, buona fede, difetto di informazioni, difficoltà di conoscenza dei fatti, erroneo affidamento su condotte altrui ecc. e cioè a situazioni del tutto antitetiche rispetto a quelle ipotizzate dalla norma e correlate all’abuso del processo;

– art. 111, comma 1, Cost., relativo al giusto processo ed avuto riguardo ai poteri del giudice, dal momento che limiterebbe il potere dovere del giudice di rendere giustizia anche in ordine al regolamento delle spese di lite, avuto riguardo al caso concreto così  come dal medesimo esaminato e ricostruito.

Nel caso di specie un lavoratore ricorreva innanzi al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo principalmente il ricalcolo retributivo conseguente all’applicazione di diverso CCNL e in via subordinata il pagamento delle integrazioni contrattuali delle indennità legali di infortunio e malattia. Il giudice, deciso con sentenza non definitiva il merito del ricorso con esito negativo per il lavoratore ricorrente, ha disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione della questione afferente il regolamento delle spese di lite ed in tale sede, per le ragioni sopra riassunte, ha emesso l’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in commento.

A cura di Silvia Ventura