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giurisprudenza

Le Sezioni Unite intervengono sulle modalità di sostituzione di un candidato al C.O.A. eletto ma poi dichiarato non eleggibile / non candidabile (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2011, n. 24812).

Un candidato alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, risultato non eletto, aveva impugnato il risultato davanti al Consiglio Nazionale Forense, al fine di veder dichiarato come non eleggibile o non candidabile altro Consigliere eletto e per vedersi riconoscere, l'attribuzione del posto risultato vacante, quale primo dei non eletti.
Il CNF aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando non eleggibile/non candidabile il Consigliere, ma stabilendo che per la sua sostituzione si doveva far luogo a elezioni suppletive.
Le Sezioni Unite, investite della questione, accolgono la tesi del ricorrente della surroga in luogo delle elezioni suppletive, stabilendo che nel caso di elezione di un professionista non eleggibile o incandidabile, "poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dalla origine e quindi tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica di cui al D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 preleggi.".

A cura di Matteo Cavallini