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giurisprudenza

Le Sezioni Unite si pronunciano sul regime transitorio del D. Lgs. 10 aprile 2018 n. 36, in tema di modifica delle condizioni di procedibilità per alcuni reati (Cass., Sez. Un. Pen., 7 settembre 2018, n. 40150)

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito la portata del regime transitorio dettato in riferimento alla modifica delle condizioni di procedibilità per alcuni reati precedentemente perseguibili d’ufficio, affrontando due ordini di questioni.

La prima, inerente la necessità di dare alla persona offesa l’avviso previsto dall’ art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l’eventuale esercizio del diritto alla querela in relazione ai ricorsi che l’Ufficio Spoglio della Corte di Cassazione seleziona per l’inoltro alla speciale Sezione per le inammissibilità (eccetto quelli ivi destinati per la rilevazione della già maturata prescrizione del reato) e comunque, in generale, in relazione ai ricorsi inammissibili. La seconda, se vi sia la possibilità di far operare, per il termine trimestrale di cui la persona offesa usufruisce per la proposizione della querela, il regime di sospensione del termine della prescrizione previsto dall’ art. 159 c.p..

Per quanto interessa in questa sede, l’art. 12 del D. Lgs. 36/2018 prevede al secondo comma che in caso di pendenza del procedimento, l’autorità giudiziaria è tenuta ad avvisare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, il cui termine decorre dal giorno in cui questa sia stata informata in tal senso. Ad avviso delle Sezioni Unite, l’esito negativo del vaglio di ammissibilità del ricorso per Cassazione esclude la “pendenza” del procedimento ed impedisce in tal modo al Giudice di rilevare ex art. 129 c.p.p. in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità. Da ciò consegue, pertanto, che in presenza di ricorso inammissibile non sia richiesto di procedere ad avvisare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.

In riferimento alla possibilità di sospendere i termini di prescrizione durante il periodo di tre mesi di cui la persona offesa può usufruire per la proposizione della querela, la Suprema Corte ritiene che la disposizione di cui all’art. 159 c.p. non possa essere interpretata a sfavore del reo. In ossequio ai principi generali che vietano un’estensione analogica in malam partem delle norme penali, le Sezioni Unite forniscono una risposta negativa al quesito, escludendo la sospensione dei termini di prescrizione che, diversamente, graverebbe sull’imputato sterilizzandone il corso.

 

A cura di Costanza Innocenti