Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Le spese legali liquidate nei giudizi definiti nel periodo compreso tra il 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/12 non scontano l’ultrattività delle tariffe del 2004 (Cass., Sez. VI, Ord., 01 ottobre 2019, n. 24511)

La Corte di Cassazione ha interpretato, sul punto di liquidazione delle spese, l’art. 9, comma 3 del D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito nella legge n. 27 del 24.3.2012, ribadendo che “ le tariffe professionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alle liquidazioni delle spese processuali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma n. 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Dunque, il 120° giorno successivo al 25.3.2012 è la data di cessazione dell’applicabilità delle tariffe minime.

La Corte, dunque, si pone il problema della tariffa applicabile alle liquidazioni avvenute nel periodo compreso tra il 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/12, anche perché l’art. 9 del D.L. 1/12 fissava un doppio termine alla ultrattività delle tariffe professionali precedentemente vigenti, stabilendo quale limite temporale di efficacia dei minimi tariffari l’entrata in vigore dei D.M. di approvazione delle nuove tariffe, anche se stabiliva che le “ vecchie tariffe”  sarebbero state inapplicabili dopo il 120° giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Il Collegio ha così concluso che la norma suddetta non tollera una interpretazione ondivaga, non consentendo l’ultrattività delle tariffe del 2004 dopo il 23.07.2012.

A cura di Guendalina Guttadauro

Allegato:
24511_2019