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giurisprudenza

Le spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità sono rimborsabili solo se è pronunciata la loro innocenza (TAR Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 2.2.2022, n. 1253)

Con la sentenza in oggetto il TAR Lazio ha ribadito il consolidato orientamento che interpreta rigorosamente l’art.  art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997, secondo cui “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Tale norma, infatti, come ribadito dal TAR, attribuisce un peculiare potere valutativo all’Amministrazione con riferimento all’an ed al quantum della richiesta di rimborso delle spese legali, che può essere sindacato solo limitatamente ai vizi di “errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità e per violazione delle norme di settore”.

Inoltre, sulla base di tale norma, i presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza perché spetti il rimborso sono ordinariamente identificati con i seguenti:

a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;

b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.

Presupposti questi di stretta interpretazione che, come affermato dal TAR nella sentenza in oggetto, non ricorrono quando, come nella fattispecie, la sentenza che ha concluso il giudizio di responsabilità del dipendente non contenga una chiara esclusione della sua responsabilità, ma si fondi sulla intervenuta prescrizione.

A cura di Giovanni Taddei Elmi