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giurisprudenza

Legittimo impedimento del difensore: no alla privacy, è necessario indicare la patologia (Cass. Sez. I Pen., Sent., 2 marzo 2020, n. 8415)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha confermato i propri precedenti orientamenti affermando che, in caso di richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, quest’ultimo ha l’onere di indicare la patologia da cui è affetto per consentire al Giudice di poter valutare la legittimità dello stesso in termini di fondatezza, serietà e gravità, nonché la circostanza che il medesimo determini un’impossibilità assoluta.

Le disposizioni previste dalla normativa in tema di privacy, infatti, mirano a tutelare il paziente e non possono essere invocate nei casi in cui sia proprio quest’ultimo a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute per avvalersene in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza.

La Corte, dunque, ha respinto la tesi difensiva secondo cui erroneamente il Giudice di merito aveva rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, non essendo specificata nel certificato medico la patologia che impediva al medesimo di presenziare in udienza.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso presentato dai ricorrenti, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

A cura di Costanza Innocenti