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giurisprudenza

L’elencazione delle voci del compenso dell’avvocato è mera attività difensiva espletabile anche in comparsa conclusionale (Cass., Sez. II, Ord., 8 aprile 2024, n. 9314)

La pronuncia in commento origina da una citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Savona, notificata da due avvocati nei confronti di un proprio cliente, per sentirlo condannare al pagamento di € 17.401,24 per le loro prestazioni professionali rese in due giudizi civili, definiti in primo grado ed in appello rispettivamente con sentenze del 2007 e 2009 (sotto il vigore delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127/2004).

Il Tribunale adito rigettava la domanda e la Corte d’appello di Genova confermava la decisione di primo grado, sul rilievo che le somme richieste fossero sproporzionate rispetto al valore della causa e all’importo liquidato dal giudice alla parte vittoriosa; inoltre, gli attori non avevano specificato le loro pretese attraverso la redazione di una notula contenente l’elencazione delle attività svolte, notula che costituiva un onere di allegazione prima ancora che un onere probatorio. L’indicazione delle attività sarebbe tardivamente avvenuta con la comparsa conclusionale, dopo l’acquisizione dei fascicoli, avvenuta in esecuzione dell’ordine di esibizione emesso ai sensi dell’art. 210 c.p.c.

Avverso tale decisione ricorrevano in Cassazione gli avvocati, lamentando che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto né dell’attività espletata dai medesimi né dell’autonomia del rapporto tra l’avvocato e il cliente ai fini della liquidazione. Inoltre, i ricorrenti affermavano che la carente indicazione dell’attività svolta era stata determinata dall’assenza di disponibilità dei fascicoli, ragione per la quale ne era stata disposta l’acquisizione ex art. 210 c.p.c., sicché solo a seguito del loro deposito essi avrebbero avuto la possibilità di depositare la nota riepilogativa con la comparsa conclusionale. Peraltro, la nota spese, contenente l’elencazione delle attività svolte, avrebbe mero valore presuntivo e non rientrerebbe negli oneri di allegazione, ragion per cui la Corte d’appello, sulla base degli atti, avrebbe dovuto determinare gli onorari ed i diritti, accertando d’ufficio l’attività concretamente svolta dal difensore.

La Corte accoglie il ricorso, rilevando in primo luogo che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento dello stesso, nonché dell’entità delle prestazioni svolte (in tal senso anche Cass. n. 21522/2019).

Nel caso di specie, tuttavia, gli attori, attraverso la produzione dei fascicoli, avvenuto su ordine del giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., avevano assolto all’onere della prova in quanto l’esame dei fascicoli consentiva di accertare l’attività concretamente svolta nel corso di entrambi i gradi di giudizio.

Quanto all’elencazione delle voci difensive nella parcella, questa non integra un onere di allegazione, soggetto alle preclusioni, ma esercizio di attività difensiva espletabile anche in comparsa conclusionale, atteso che il principio di veridicità assiste la descrizione unilaterale dell’attività espletata come dichiarata in parcella, ma non può essere esteso ai fatti giuridici costitutivi della fattispecie o al valore della causa, che spettano alla valutazione del giudice sulla base delle norme del codice di procedura civile che individuano il valore della domanda, nonché della tariffa forense applicabile (Cass., S.U., n. 14699/2010 e Cass. n. 17054/2023).

In secondo luogo, la Corte rileva che il valore della causa rappresenta uno dei criteri per la liquidazione del compenso, da valutare unitamente alla natura della controversia, alle questioni trattate ed all’attività concretamente svolta dall’avvocato; e che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall’avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo (in tal senso Cass. n. 9633/2010).

Pertanto, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.