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giurisprudenza

L’equo compenso va applicato anche se la convenzione è anteriore all’entrata in vigore della nuova legge (Cass., Sez. II , 3 novembre 2025, n. 29039)

Con la sentenza n. 29039 del 2025 la Corte di Cassazione si è occupata dell’equo compenso degli avvocati. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato un principio di diritto in riferimento ai rapporti degli avvocati con i cosiddetti “clienti forti”, ovvero “imprese bancarie e assicurative, nonché imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese”. Il riferimento normativo è all’art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che disciplina i casi in cui le convenzioni stipulate dagli avvocati iscritti all’albo con tali imprese vengano unilateralmente predisposte dalle predette imprese. Tale disposizione normativa è stata poi abrogata dalla legge 49/2023, ma fino ad allora ha disciplinato tutti i casi in cui l’avvocato ha svolto la sua attività a favore delle imprese prima descritte. La Corte ha statuito che il diritto al compenso degli avvocati non trova titolo nella convenzione dagli stessi stipulata con l’impresa assistita, ma nel contratto di patrocinio di volta in volta concluso, in forza del quale gli avvocati vengono incaricati della difesa nel singolo giudizio in quanto il diritto al pagamento del compenso sorge dal contratto di patrocinio stesso. Quindi per valutare la validità della clausola relativa alla determinazione del compenso non è sufficiente che l’accordo fosse lecito al momento della stipulazione della convenzione, ma è necessario e sufficiente che lo sia quando è stato concluso il singolo contratto di patrocinio. Ciò che conta, dunque, è il momento in cui è conferito il singolo incarico, anche qualora la Convenzione risalga ad epoca anteriore. La Cassazione con la sentenza n. 29039/2025, con riferimento alla ratio dell’equo compenso, introduce un criterio di valutazione che tutela la parte debole del rapporto professionale. La centralità del singolo contratto di patrocinio quale momento rilevante per la verifica della liceità del compenso consente di superare il disequilibrio generato da Convenzioni datate, riconoscendo all’avvocato il diritto a un compenso proporzionato e adeguato. La Corte, nel cassare la sentenza impugnata e rinviare al Tribunale di merito, ha stabilito che “al fine di valutare la validità della clausola relativa alla determinazione del compenso ed, eventualmente, delle altre clausole, non è sufficiente il dato che l’accordo sui compensi fosse lecito nel momento in cui era stata conclusa la convenzione […], ma è necessario e nel contempo sufficiente che l’accordo fosse lecito nel momento in cui è stato concluso il singolo contratto di patrocinio […] Rileva esclusivamente che il singolo contratto di patrocinio sia stato concluso nella vigenza dell’art. 13-bis”.

A cura di Maria Chiara Cerbioni