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giurisprudenza

L’illecito disciplinare del magistrato per il ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni si configura in caso di ritardo reiterato, grave e ingiustificato (Cass., Sez. Un., 10 settembre 2019, n. 22572)

Con la sentenza in esame la corte, nel decidere del ricorso proposto da un magistrato avverso la sentenza pronunciata dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale questi era stato sanzionato con la censura per aver depositato delle sentenze con un ritardo superiore al triplo del termine previsto dalla legge, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ribadisce i presupposti dell’illecito disciplinare contestato e le relative cause di giustificazione. In particolare, si ribadisce che l’illecito disciplinare del ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni si configura in caso di ritardo reiterato, grave e ingiustificato. L’eccessivo carico di lavoro di lavoro del magistrato, tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell’ufficio a parità di condizioni di lavoro, giustifica il ritardo.

A cura di Fabio Marongiu

Allegato:
22572_2019