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giurisprudenza

Limiti dimensionali dell’atto di appello e principio di specificità (Cons. St., Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1686)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ribadisce il principio secondo cui non possono essere esaminati i rilievi svolti nell’atto di appello nelle pagine successive alla 35^ per violazione dei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 (cfr. in particolare, gli articoli 3 e 8), qualora la parte ricorrente non si sia premunita né di ottenere la previa autorizzazione al superamento di siffatti limiti (art. 6 del decreto), né di inoltrare successiva istanza al fine di conseguire un’autorizzazione postuma (art. 7 del decreto). Autorizzazione che, peraltro, può essere concessa solo in presenza di “gravi e giustificati motivi”, mentre, nella specie, secondo il Collegio era ben possibile contenere le difese nel pur ampio spazio di 35 pagine.

La medesima pronuncia costituisce inoltre occasione, per il Consiglio di Stato, di ricordare che è inammissibile il ricorso in appello che, come nella specie, in violazione del principio di specificità delle censure ex art. 101, comma 1, c.p.a., sia connotato da un’alluvionale esposizione di argomentazioni condensate senza alcuna apprezzabile organicità in un unico motivo.

A cura di Giovanni Taddei Elmi