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giurisprudenza

L’impugnazione è improcedibile se mancano i file attestanti la data di notificazione via pec dell’atto di appello (Cass., Sez. III, Ord., 4 aprile 2023, n. 9269)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione affronta il tema della validità della notifica dell’atto di appello nel processo civile telematico.

Nel caso di specie una società intimava con atto di precetto il pagamento di quanto liquidato a proprio favore in un decreto ingiuntivo. La società intimata proponeva quindi opposizione all’esecuzione contestando il quantum della somma precettata. L’opposizione veniva accolta e la società creditrice risultava soccombente in appello in ragione dell’improcedibilità dello stesso.

La Corte d’appello dichiarava improcedibile l’impugnazione in quanto parte appellante non aveva dato prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di appello. Si contestava, infatti, il mancato deposito dei file telematici di accettazione e di avvenuta conferma della notificazione. La Corte riscontrava inoltre un’ipotesi di nullità̀ non sanabile neppure per effetto della costituzione della parte appellata che, a sua volta, non aveva fornito “i documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione”.

La decisione d’appello veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Con un unico motivo di ricorso si censurava la declaratoria di improcedibilità dell’appello per non aver il giudice territoriale reputato la nullità della costituzione della parte appellante sanata per effetto della costituzione dell’appellata.

La Corte di Cassazione, nel richiamare la propria giurisprudenza in materia (cfr. ex multis Cass. Civ. 19/03/2019, n. 7679) specifica come la sanzione dell’improcedibilità è ricollegata solo all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme (sanabile secondo il principio del raggiungimento dello scopo). Nel caso di specie infatti non poteva configurarsi in nessun modo l’ipotesi di sanatoria della nullità della costituzione dell’appellante a causa dell’impossibilità di stabilire il momento della notifica dell’atto di appello. La Corte ricorda come né parte appellante né parte appellata avevano depositato i file telematici dell’avvenuta notifica effettuata via pec. In assenza di ciò si rendeva impossibile riscontrare la tempestività nella costituzione della parte appellante, mancando idoneo elemento attestante la data di notifica dell’atto.

Per tali motivi il ricorso veniva rigettato dalla Corte di Cassazione.

 

A cura di Brando Mazzolai