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giurisprudenza

L’inadempimento di obbligazioni contratte dall’Avvocato nei confronti dei terzi è da qualificarsi come illecito permanente (Cass., Sez. Un., Ord., 31 maggio 2025, n. 14701)

I fatti portati all’attenzione della pronuncia in esame, originavano dall’esposto presentato ad un COA territorialmente competente ove si denunciava che un Avvocato non aveva provveduto al pagamento in favore del suo ex cliente del credito derivante, a titolo di spese giudiziali liquidate, da una sentenza della Corte di appello di Ancona del 2015 e da una sentenza della Corte di Cassazione del 2017. Da ciò era conseguita la sanzione da parte del CDD competente corrispondente alla sanzione di mesi 2 di sospensione dall’esercizio della professione, poi confermata dal CNF adito in sede di impugnazione dall’incolpato.

Ricorreva in Cassazione l’incolpato sulla base di tre motivi:

1) si deduceva “violazione di legge”, per aver la sentenza impugnata introdotto “un argomento totalmente nuovo ed estraneo alla pronuncia del C.D.D.”, nella quale era assente ogni qualificazione della violazione contestata in termini di condotta “a consumazione permanente”. Questo, a detta del ricorrente, avrebbe di fatto a lui impedito l’esercizio del diritto alla difesa.

2) Si eccepiva la prescrizione delle condotte contestate in quanto si riferivano a fatti del 2015 e del 2017.

3) Infine, si assumeva che non potesse comunque ipotizzarsi una violazione a consumazione permanente di un fatto che era ancora sub iudice e quindi ancora suscettibile di riforma (per il contenzioso con l’ex cliente pendeva una procedura esecutiva ove era sorta la contestazione sul credito del terzo pignorato).

La Corte di Cassazione confuta i suddetti motivi ritenendoli infondati fornendo le seguenti motivazioni:

1) La natura permanente o istantanea dell’illecito disciplinare contestato è questione che, sulla base dei fatti oggetto di incolpazione, spetta senz’altro al CNF esaminare e decidere in autonomia rispetto a quanto ritenuto dalla decisione assunta dal CDD, ove investito dell’impugnazione del relativo provvedimento.

Si rammenta infatti che il procedimento davanti al Consiglio distrettuale ha natura amministrativa, seppure a carattere giustiziale, e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo. Tale ultimo atto diviene, quindi, il presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al CNF, il quale assume natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

2) La Corte di legittimità ha più volte chiarito che l’illecito disciplinare contemplato dall’art. 64 del vigente codice deontologico, e relativo all’inadempimento di obbligazioni contratte dall’Avvocato nei confronti dei terzi, è da qualificarsi come illecito permanente, “in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l’inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi” (Cass. Civ., S.U., n. 5727/2025).

Precisa inoltre la Corte che occorre individuare un “limite alternativo” alla “permanenza” dell’illecito disciplinare in esame ossia un momento dal quale il termine prescrizionale inizia a decorrere, giacché altrimenti ne deriverebbe una – irragionevole, non prevista dalla legge – imprescrittibilità’ dell’illecito stesso. Tale limite è stato correttamente individuato dal CNF, in analogia alla consolidata giurisprudenza penale di legittimità’ (tra le molte: Cass. Pen., n. 32220 del 2015), nella decisione disciplinare di primo grado.

3) Nella specie, l’ammontare del credito impagato dall’Avvocato non è sub iudice in quanto trattasi di un debito nascente da un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo (sentenza della Corte di appello di Ancona) e, comunque, oggetto di conferma definitiva in sede di legittimità; oltre al fatto che la procedura esecutiva pendente era solo volta all’accertamento del credito del terzo e non, a monte, del credito rimasto impagato.

A cura di Devis Baldi