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giurisprudenza

L’incarico di rappresentanza e la difesa tecnica dell’Amministrazione è un appalto di servizi (Corte dei Conti, Sez. Veneto, 21 gennaio 2009, n. 7)

Con il parere pubblicato la Corte dei Conti del Veneto ha affermato che gli incarichi a legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione priva di un avvocatura civica interna sono appalti di servizi e non incarichi esterni di collaborazione: ad essi non si applica, pertanto, l'articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, ma il d.lgs 163/2006, allegato II B, punto 21.
Diversamente il Consiglio di Stato con la decisione della sezione IV, 29 gennaio 2008, n. 263, seppur non pronunciandosi sulla questione e sulla normativa applicabile, aveva affermato che il conferimento di un incarico professionale di consulenza non rientrasse né nell’ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici né in quella degli appalti di servizi.
Secondo la Corte dei Conti, tuttavia, l'affidamento del servizio di difesa in giudizio non può rientrare nella disciplina dell’art. 46 del d.lgs 165/2001 poiché la norma intende riferirsi ad attività temporanee ed altamente qualificate da svolgersi all’interno delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici e quindi, di regola, nell’ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell’ente locale che, altrimenti, per l’assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere.
L’incarico di rappresentare e difendere in giudizio l’Amministrazione non può farsi rientrare in tale norma trattandosi di un’attività non rientrante nei compiti istituzionali dell’ente, ma riguardante il generale potere/dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi non prevedibili né riconducibili ad obiettivi o progetti avuti di mira dall’Amministrazione.
Pertanto, ad avviso della Corte dei Conti, configurandosi la prestazione come appalto di servizi, per l'affidamento degli incarichi a legali occorre applicare l'articolo 27 del codice dei contratti, ponendo in essere la procedura selettiva ivi prevista e configurare la prestazione come appalto di servizi, per quanto regolata concretamente, poi, con un contratto di prestazione d'opera professionale, in considerazione della qualificazione dell'incaricato quale professionista

A cura di Niccolò Andreoni