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giurisprudenza

L’insegnante di una scuola primaria non ha diritto ad essere iscritto nell’albo degli avvocati (Cass., Sez. Un., 28 Ottobre 2015, n. 21949)

Un’insegnante part-time di una scuola primaria aveva presentato richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati di appartenenza, a seguito del superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Tuttavia, nelle more del procedimento amministrativo volto alla delibazione su detta istanza, entrava in vigore l’art. 19, comma 1, L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense): la novella legislativa prevede quale unica eccezione alla generale incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato – già prevista dalla L. 36/1934 –, l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Pertanto, posto che la richiedente accesso all’albo degli avvocati svolgeva già una professione di lavoro subordinato, consistente nell’insegnamento di materie “non” giuridiche, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la correttezza della decisione di diniego all’iscrizione all’albo degli avvocati già adottata dal Consiglio dell’Ordine competente e, poi, ribadita dal Consiglio Nazionale Forense.

A cura di Devis Baldi