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giurisprudenza

L’istanza di distrazione delle spese non costituisce rinuncia implicita al patrocinio a spese dello stato (Cass., Sez. Un., 26 Marzo 2021, n. 8561)

La Suprema Corte a sezioni unite si pronuncia sulla questione relativa alla presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato affermando che essa non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese.
Infatti, mentre il primo è volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa la distrazione delle spese mira ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam.
Pertanto il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio. Ricorda infine che in ogni caso l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

A cura di Simone Pesucci