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giurisprudenza

L’obbligatoria completezza dell’eccezione d’incompetenza (Cass., Sez. VI, Ord., 10 settembre 2018, n. 21941)

In un giudizio di risarcimento del danno avverso una persona fisica, la Compagnia d’assicurazione di quest’ultima, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.), contestava la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla “residenza” della convenuta e non anche al “domicilio” della stessa.

A suffragio della propria posizione, la Compagnia assumeva l’inesistenza di alcuna sua filiale e/o sede di rappresentanza (sostanziale e processuale) nel territorio sul quale il Giudice adito esercitava la sua competenza.

La Suprema Corte, dopo la reiezione dell’eccezione da parte del primo giudice e l’accoglimento della stessa in grado di appello, accoglie il regolamento di competenza introdotto dall’originario attore evidenziando l’incompletezza dell’eccezione suesposta.

Invero, la Corte sottolinea come allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza.

A cura di Alessandro Marchini