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giurisprudenza

L’obbligatorietà della mediazione è costituzionale: lo dichiara la Consulta (Corte Cost., 18 aprile 2019, n. 97)

La Consulta è stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale del d.l. n.69/2013 che, modificando il d.lgs 28/2010 aveva introdotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione statuendo anche l’obbligatoria presenza dei difensori e la gratuità del primo incontro.
Adiva la Corte il Tribunale di Verona, a seguito di controversia in materia bancaria all’interno della quale si era svolto un tentativo di mediazione attivato dall’istituto di credito al quale controparte non aveva partecipato.
La Consulta viene interrogata con particolare riferimento alla differenza tra mediazione e negoziazione (quest’ultima introdotta dalla legge 10 novembre 2014 n.162).
“Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a), «della legge n. 162/2014» (recte: del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014), nei procedimenti per ingiunzione la negoziazione assistita non sarebbe obbligatoria né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Al contrario, in virtù della disposizione censurata, il procedimento preliminare di mediazione, benché non applicabile alle domande proposte in via monitoria, dovrebbe essere intrapreso nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 del codice di procedura civile, sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
Tenuto conto dell’analoga funzione svolta sia dalla mediazione che dalla negoziazione assistita, la diversa disciplina appena descritta sarebbe, ad avviso del giudice a quo, del tutto ingiustificata e, conseguentemente, manifestamente irragionevole.”
La Consulta diversamente chiarisce che nella obbligatorietà della mediazione non vi sia alcuna violazione costituzionale.
In particolare chiarisce, nel raffronto con la negoziazione assistita, che “nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità.”

A cura di Simone Pesucci