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giurisprudenza

L’obbligo di diligenza dell’avvocato nei confronti del suo cliente (Cass., Sez. II, Ord., 20 ottobre 2023, n. 29182)

Un avvocato conveniva in giudizio una collega, quale amministratrice di sostegno, per ottenere il compenso dell’attività professionale svolta in alcuni procedimenti e, all’esito, accettava la somma corrisposta dalla controparte con riserva di ricorso per cassazione.

Quest’ultimo veniva effettivamente proposto, denunciando, in primo luogo, che il compenso per l’attività resa nell’ambito di un reclamo – relativamente al quale il legale aveva rinunciato al mandato – fosse stato disconosciuto dal Giudice di merito perché l’avvocato non aveva informato il cliente circa l’opportunità della promozione del procedimento; secondo il ricorrente, peraltro, tale negligenza sarebbe stata posta a fondamento della decisione senza essere stata tempestivamente allegata dalla convenuta.

La Cassazione, rigettando il ricorso anche sul punto, ha ritenuto che il Tribunale, nel disconoscere il suddetto compenso, si sia conformato correttamente ai principi di diritto affermati, tra le altre, dalla sentenza Cass. 19520/2019, secondo la quale l’obbligo di diligenza dell’avvocato si estrinseca in “doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente”, che comprendono il dovere di “indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole”, con l’onere da parte del legale di “fornire la prova della condotta mantenuta”.

A cura di Leonardo Cammunci

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Allegato:
29182-2023