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giurisprudenza

L’obbligo di pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza (Cass., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17026)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione riafferma quanto già in precedenza statuito.
Il decreto di pagamento di cui all’art. 168 D.P.R. 115 del 2002 assolve alla funzione di quantificare il credito dell’ausiliario di giustizia, il quale viene dotato di un titolo esecutivo di valore giudiziale.
L’individuazione dell’obbligato al pagamento non è prevista dalla suddetta norma, ma dall’art. 53 disp. att. del c.p.c. che attribuisce al decreto di pagamento natura di titolo esecutivo nei confronti del soggetto individuato come parte tenuta ad anticiparne la corresponsione.
Pertanto la definitività del decreto di pagamento, per mancata proposizione dell’opposizione al decreto o per il rigetto di questa, opera con riferimento al quantum dovuto all’ausiliario che ne beneficia, mentre l’individuazione definitiva dell’obbligato al pagamento delle spettanze dell’ausiliario (da considerarsi come parte delle spese giudiziali da ripartire in base al principio della soccombenza) opera solo nei rapporti interni tra le parti e non è opponibile all’ausiliario, il quale rimane estraneo alla controversia e verso il quale le parti, sia quella gravata dalla definitiva imputazione dell’obbligo, sia quella esclusa da tale finale imputazione – in quanto totalmente vittoriosa – sono solidalmente obbligate.

A cura di Silvia Ammannati