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giurisprudenza

L’omessa indicazione del codice fiscale non rappresenta un’ipotesi di nullità dell’atto processuale (Trib. Varese, Sez. I, 16 aprile 2010)

Il Giudice di merito – con l'ordinanza in epigrafe – ha fornito un'interpretazione sistematica dell'art. 4 l. 193/09, che ha introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale per l'attore (art. 163, comma III, n. 2 cpc), per il convenuto ( art. 167, comma I, cpc) e per il difensore ( art, 125, comma I, cpc).

A tal riguardo, è opportuno richiamare, in particolare, l'art. 164 cpc, che commina la sanzione della nullità dell'atto di citazione, solamente se e quando l'omissione determini un'assoluta incertezza in ordine alla individuazione della parte, stante i requisiti richiesti dal numero 2) dell'art. 163 cpc, su cui incide la novella legislativa.Ebbene il Tribunale di primo grado ha sostenuto che l'omissione del codice fiscale della parte costituisce un'irregolarità formale, che non invalida l'atto giudiziale.

Difatti il codice fiscale ha la funzione di identificare, in modo univoco, le persone residenti sul territorio italiano ai fini fiscali.

Ne consegue che la violazione di una norma, che disciplina un rapporto estraneo al processo, non può produrre effetti nell'ambito dello stesso procedimento.

A cura di Guendalina Guttadauro