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giurisprudenza

L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con un rito diverso da quello speciale previsto dall’art.14 D. Lgs. 150/11, non comporta la nullità della sentenza e degli atti processuali compiuti se non nel caso in cui vi sia stata una effettiva lesione del diritto di difesa o del contraddittorio (Cass., civ., Sez. II, Ord., 17 ottobre 2023, n. 28788)

La seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, afferma che la violazione delle regole sul rito processuale, relativamente al procedimento speciale di cui all’art.14 D. lgs. 150/11, non comporta alcuna nullità a meno che l’errore non abbia limitato l’esercizio del diritto di difesa ovvero abbia inciso sul contraddittorio o abbia arrecato un qualsivoglia pregiudizio processuale alla parte.

 Nel caso di specie, un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società cliente che non aveva corrisposto il compenso dovuto.

La società cliente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo utilizzando, tuttavia, il rito ordinario e non quello speciale ex art.14 D. Lgs. 150/11.

Il tribunale decide la causa con sentenza escludendo l’applicabilità del rito speciale e condanna la società cliente al pagamento di un importo inferiore rispetto a quello ingiunto.

L’avvocato propone appello avverso la sentenza del tribunale ma la corte di appello dichiara inammissibile l’impugnazione poiché la decisione del tribunale non era impugnabile trovando applicazione il rito speciale.

La Corte di cassazione, invece, afferma l’appellabilità della sentenza del tribunale atteso che, secondo il principio dell’ultrattività del rito scelto, la sentenza del tribunale era impugnabile davanti alla Corte di appello.

La corte, tuttavia, esclude che dall’accertamento dell’erronea applicazione del rito possa derivare la nullità della sentenza e, tanto meno, la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

L’art.4 D. Lgs. 150/11, infatti, prevede che in caso di errata scelta del rito, il giudice debba disporre il mutamento di rito facendo però salvi gli atti processuali e i relativi effetti secondo la normativa applicabile al rito processuale scelto seppure erroneo.

A cura di Fabio Marongiu