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giurisprudenza

L’opposizione al decreto ingiuntivo dell’avvocato per compensi penali può svolgersi nelle forme del processo ordinario oppure del procedimento sommario codicistico (Trib. di Firenze, Ord., 21 febbraio 2023)

Nell’ambito di un’opposizione a d.i. proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento del compenso dovutogli per l’attività di difesa svolta in un processo penale, l’opponente contesta il quantum della pretesa e soprattutto, per quel che interessa in questa sede, il giudice solleva d’ufficio la questione della tardività dell’opposizione.

Ciò, sul presupposto che quest’ultima era stata proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e non a mezzo atto di citazione notificato entro i 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio, pur trattandosi di crediti professionali di avvocato derivanti da prestazioni giudiziali penali.

Senonché, nell’ordinanza che definisce il procedimento la questione viene ritenuta superata in ragione dell’orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte con la sentenza Cassazione civile, sez. II, 23/11/2022, n. 34501.

Tale pronuncia ha stabilito che l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la domanda di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, può essere introdotta con rito ordinario ex art. 163 c.p.c. e ss., oppure in alternativa nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. (oggi a seguito della riforma Cartabia rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c.).

Ai fini della verifica del rispetto del termine di proposizione, nel primo caso si ha riguardo alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, il ricorso era stato depositato in data 9.10.2017, e dunque entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 23.8.2017 e quindi durante la sospensione agostana dei termini: da qui la tempestività dell’opposizione (poi accolta parzialmente nel merito).

A cura di Stefano Valerio Miranda