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giurisprudenza

L’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di “incompetenza per arbitrato rituale” e di “incompetenza territoriale” (Cass., Sez. VI, Ord., 25 ottobre 2017, n. 25254)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione affronta una questione pressoché inedita nella giurisdizione di legittimità: l’individuazione dell’ordine logico di esame delle questioni pregiudiziali di “incompetenza per arbitrato rituale” e di “incompetenza territoriale”.

Con argomentazione diffusa, che dà conto del formante giurisprudenziale intervenuto su questioni consimili, la Corte individua il criterio ordinatore nell’art. 38 c.p.c. (letto alla luce dei principi costituzionali) e ritiene che l’eccezione di incompetenza per arbitrato rituale debba essere esaminata anteriormente a quella di incompetenza territoriale in quanto si pone quale necessario presupposto logico-giuridico della applicazione del criterio di individuazione della competenza territoriale tra giudici statali. A riprova, infatti, afferma la Corte, il Giudice “ad quem”, avanti il quale il giudizio venga eventualmente riassunto, non potrebbe in nessun caso (ri)esaminare la eccezione di incompetenza per clausola arbitrale, potendo essere sollevato il regolamento di ufficio esclusivamente in caso di assunta violazione del criterio della materia o del criterio cd. funzionale.

Applicato tale principio al caso di specie, nel quale parte convenuta, proposte entrambe le eccezioni, si era vista accogliere solo quella proposta in via gradata di incompetenza territoriale, la Corte afferma che il Giudice di merito, pur dichiarando di delegare l’esame della eccezione di arbitrato rituale al giudice dichiarato competente territorialmente, avrebbe invero implicitamente rigettato anche tale eccezione, sicché il convenuto, intendendo contestare il provvedimento declinatorio della competenza territoriale (e implicitamente arbitrale), avrebbe dovuto impugnarlo attraverso il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.. Con la conseguenza finale che, ove l’istanza di regolamento non sia stata proposta e la causa sia stata ritualmente riassunta avanti al giudice indicato come territorialmente competente, la questione relativa alla clausola arbitrale non può essere nuovamente sollevata dalla parte e rimane preclusa all’esame del giudice di merito presso il quale rimane radicata definitivamente la competenza ai sensi dell’art. 44 c.p.c..

A cura di Alessandro Marchini