Un magistrato civile è stato sanzionato disciplinarmente per aver accumulato ritardi gravi e reiterati (anche superiori a un anno) nel deposito dei provvedimenti, compromettendo il diritto alla ragionevole durata del processo. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 109/2006, la responsabilità disciplinare richiede che i ritardi siano simultaneamente reiterati, gravi (oltre il triplo del termine legale) e ingiustificati. Carichi di lavoro elevati o carenze di organico non escludono la responsabilità, se il magistrato avrebbe potuto organizzare il lavoro per evitare ritardi eccessivi. Il principio di retroattività della legge più favorevole non si applica alle sanzioni disciplinari, per cui l’estinzione dell’illecito vale solo per condotte successive all’entrata in vigore della disciplina.
A cura di Simone Pesucci