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giurisprudenza

Mancata partecipazione alla mediazione censurabile dal Giudice (Trib. Termini Imerese, Sez. Civile, Sent., 7 aprile 2023, n. 412)

La mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, può valere come elemento di prova per far presumere al Giudice il dolo della parte ed il fondamento della tesi avversaria. Così ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese all’esito di un giudizio in cui era stato depositato un verbale negativo di mediazione promossa da un locatore contro il conduttore moroso. Quest’ultimo non si era presentato alla mediazione senza giustificato motivo nonostante la rituale convocazione.

Il giudice ha riconosciuto che tale comportamento può essere considerato “doloso in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale” e, pertanto, censurabile, posto che accresce il contenzioso in un contesto quale quello italiano saturo nei numeri e dilatato nella durata dei giudizi.

Non solo, tale condotta concorre a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della tesi del soggetto che non ha partecipato e legittimare l’interesse dell’attore ad ottenere quanto richiesto nei suoi confronti, e meritare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

In conseguenza dell’applicazione di tali principi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la parte non comparsa in mediazione al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in favore dello Stato a causa della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione attivato.

A cura di Costanza Innocenti