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giurisprudenza

Mandato professionale e deposito di somme di denaro (Cass., Sez. III, 9 settembre 2008, n. 22658)

In una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha confermato una pronuncia della Corte di Appello in cui veniva condannato un Collega, al quale era stata rubata la borsa contenente somme appartenenti a clienti, a rifondere gli stessi di quanto oggetto di furto.
Secondo la Corte di Appello, e le considerazioni svolte dall’avvocato e attinenti al merito della vicenda non sono censurabili in Cassazione, il deposito di somme presso il professionista, pur dando luogo ad un negozio giuridico autonomo, rimane strettamente collegato al conferimento del mandato professionale; e ciò in quanto, secondo la Corte, l’attività di deposito sarebbe stata svolta al fine di “meglio e più completamente soddisfare gli interessi e le aspettative dei clienti del professionista”.
Da un tale, stretto, legame, deriva – secondo la Corte – la non gratuità del deposito (pur in assenza di una voce della tariffa professionale che ne preveda la retribuzione), con conseguente applicazione del primo comma dell’art. 1768 c.c. (che sancisce che il depositario debba usare nella cosa la diligenza del buon padre di famiglia) e non del secondo comma (che, invece, in caso di deposito gratuito, afferma che la responsabilità per colpa vada valutata con minor rigore).
Si, applica, quindi, in capo all’avvocato che abbia in custodia somme di denaro di propri assistiti, la responsabilità ex recepto che dovrà essere valutata caso per caso ma senza poter richiamare, al fine di valutare la diligenza esigibile, il minor rigore previsto per il deposito gratuito.

A cura di Cosimo Papini