Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 del D.P.R. 115/2002 (Corte Cost., ord., 5 marzo 2010, n. 88)

Con l’ordinanza in epigrafe, la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 del D.P.R. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sollevata dalla Corte d’Appello di Catania, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.
Più precisamente, la sopra citata norma consente nei procedimenti civili la liquidazione dell’onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche nel caso di inammissibilità dell’impugnazione.
La Corte d’Appello di Catania, nell’ordinanza di rimessione, aveva rilevato che poiché l’art. 106 D.P.R. n. 115/2002, nell’ambito del processo penale dispone che non sia liquidato alcun compenso qualora l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, ciò comporterebbe un’ingiusta disparità di trattamento per i difensori in ragione del diverso procedimento in cui prestano la loro opera, senza contare che una siffatta norma avrebbe incentivato azioni speculative con conseguente allungamento dei processi.
La Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione, osserva come l’art. 82 del Testo Unico assegna comunque un margine di discrezionalità al giudice chiamato a liquidare gli onorari, essendo questi tenuto a valutare in concreto l’impegno professionale dell’avvocato; al contempo ha rilevato altresì che non vi è alcun vincolo costituzionale che imponga al legislatore l’adozione di un modello unico di procedimento di liquidazione.
Inoltre, ha evidenziato la Corte, il dubbio di costituzionalità sollevato risulterebbe ampiamente superato, atteso che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione (tranne che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale) e può vedersi revocare il beneficio provvisoriamente concesso dal C.O.A. se in seguito risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, o se ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (artt. 120 e 136 D.P.R. 115/2002).