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giurisprudenza

Morte del procuratore domiciliatario (Cass., Sez. V, 15 aprile 2022, n. 12411)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ribadisce che la morte del domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione venga eseguita, ai sensi dell’art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente.
Tale principio trova deroga nel caso in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio.
Tuttavia, se dalla dichiarazione di elezione risulta che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l’elezione di domicilio deve ritenersi fatta, non con riferimento all’organizzazione in sé indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo; ove peraltro l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.

A cura di Silvia Ammannati