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giurisprudenza

Morte della parte prima della notifica della sentenza o in mancanza di questa (Cass., Sez. III, 16 maggio 2017, n. 12019)

Nella sentenza in commento viene ribadito il principio secondo cui in caso di morte della parte originaria prima della notifica della sentenza o in assenza della stessa, l’impugnazione di quest’ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purché sia eseguita presso l’ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio.
Nel caso di morte della parte originaria prima della notifica della sentenza o in assenza della stessa, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all’art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., stante l’evidente esigenza di parità di trattamento tra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l’impugnazione medesima.

A cura di Silvia Ammannati