Nella sentenza in commento viene ribadito il principio secondo cui in caso di morte della parte originaria prima della notifica della sentenza o in assenza della stessa, l’impugnazione di quest’ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purché sia eseguita presso l’ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio.
Nel caso di morte della parte originaria prima della notifica della sentenza o in assenza della stessa, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all’art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., stante l’evidente esigenza di parità di trattamento tra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l’impugnazione medesima.
A cura di Silvia Ammannati