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giurisprudenza

Morte, radiazione o sospensione dall’albo; interruzione automatica del processo anche se il giudice non è informato? (Cass., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23486)

La I Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 23486/2021 ha ribadito il principio secondo cui la morte, radiazione o sospensione dell’albo dell’unico procuratore costituito determina automaticamente l’interruzione del processo a prescindere dalla conoscenza di tale evento da parte del giudice o delle altre parti.

Interruzione da cui deriva la preclusione di qualsiasi ulteriore attività processuale che, se posta in essere, è causa di nullità tanto degli atti successivi all’evento interruttivo quanto della sentenza: tale nullità, precisa la Suprema Corte, potrà essere fatta valere soltanto dalla parte colpita dall’evento interruttivo, non potendo l’interruzione del processo per morte, radiazione o sospensione dall’albo esser rilevata d’ufficio né eccepita da controparte.

Per quel che qui interessa, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto del Trib. YYY del 20.12.20217 articolato su due motivi, lamentando con il primo motivo la violazione degli art. 301 e 360, co. 1 n. 4 c.p.c. in quanto l’avvocato difensore di controparte, seppur gravato da un provvedimento di sospensione dal 9.10.2017 al 9.12.2017, aveva comunque predisposto l’attività processuale propedeutica all’emissione del citato decreto, presenziando anche all’udienza tenutasi il 25.10.2017.

La Suprema Corte ha quindi rigettato il primo motivo di ricorso precisando che la disciplina dell’interruzione è specificatamente finalizzata a proteggere la parte colpita dall’evento interruttivo (nella specie la sospensione del proprio avvocato) e che, pertanto, le eventuali invalidità processuali potranno essere sollevate soltanto dalla medesima.

A cura di Andrea Goretti