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giurisprudenza

Necessità di delega scritta e determinata nell’oggetto anche per la sostituzione del difensore in singoli atti del processo (Cass., Sez. III, 20 gennaio 2009, n. 1345)

La sentenza che di seguito pubblichiamo esamina le due forme di delega professionale disciplinate dall’art. 9 del R.D.L. n.1578 del 27 novembre 1933.
La c.d. “delega stabile”, disciplinata dal primo comma del suddetto articolo, la quale ha carattere generale e può essere conferita per l’intero processo, e la delega per singoli atti che possono essere compiuti dal professionista delegato, prevista nel terzo comma dell’art. 9.
Con la sentenza in commento la Supremo Corte ha affermato che anche la sostituzione per singoli atti del processo necessita di una delega per iscritto – che potrà essere rilasciata negli atti di causa o in una dichiarazione separata- oltre a richiedere l’avvenuta costituzione in giudizio del procuratore delegante e la determinazione dell’oggetto stesso della delega.
La Cassazione ha altresì ritenuto, che proprio ai fini della corretta liquidazione dei relativi compensi, sia nel caso di delega per singoli atti che in caso di delega per l’intero processo, debba essere consentita la verifica dell’oggetto della delega, il cui contenuto è onere del delegante dimostrare.

A cura di Sara Fabbiani