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giurisprudenza

Nel caso di espressioni offensive negli atti del processo è legittimato passivo anche il difensore, dinanzi al medesimo Giudice, fino al termine dell’istruttoria (Cass., Sez. VI, Ord., 15 aprile 2015, n. 7638)

La Suprema Corte conferma i propri orientamenti più recenti circa l'interpretazione dell'art. 89 c.p.c., ribadendo che vi è la possibilità di agire per il risarcimento dei danni conseguenti all'uso delle espressioni offensive contenute negli atti del processo, anche nei confronti del difensore personalmente, e statuendo che competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive è di norma, come nel caso di specie, lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio ove sono state usate dette espressioni.
A tale competenza si deve derogare quando il giudice non possa, o non possa più, per lo stadio processuale in cui la condotta offensiva ha avuto luogo, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento.
La questione sottoposta alla Corte ha origine dalla domanda risarcitoria (accolta con sentenza del Tribunale di Monza successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano) formulata dall’ avv. V. nei confronti dell’avv. C., in conseguenza di affermazioni offensive fatte da quest’ultimo in una memoria istruttoria, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Como.
Poiché le espressioni offensive furono contenute in un atto (memoria istruttoria) che avrebbe consentito di proporre la domanda risarcitoria in sede di precisazione delle conclusioni, il diritto dell’avv. V. “si è consumato e non avrebbe potuto essere svolto in separata sede”.
Con l’ordinanza in esame il ricorso dell’avv. C. viene dunque accolto, la sentenza della Corte d’Appello cassata ed in riforma della sentenza del Tribunale viene rigettata la domanda dell’avv. V.

A cura di Francesco Achille Rossi