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giurisprudenza

Nel giudizio di cassazione il consigliere relatore non può essere ricusato (Cass. Sez. VI, Ord. 5 febbraio 2020, n. 2720)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento circa la ricusabilità del consigliere relato di Corte di Cassazione.Viene premesso che ai sensi dell’art. 52 c.p.c. la ricusazione, in quanto strumento finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, opera esclusivamente nei confronti del giudice designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore (Cass. Sez. U, 08/10/2001, n. 12345). E poichè i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall’art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, incidono sulla capacità del giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, essi sono di stretta interpretazione (Cass. Sez. 1, 29/09/2017, n. 22930; Cass. Sez. U, 24/03/1964, n. 665).

Tanto premesso la Suprema Corte di Cassazione, ha ricondotto la proposta ricusazione all’ipotesi prevista dall’art. 51 n. 4 c.p.c. avendo il consigliere relatore, nel formulare la proposta di inammissibilità della revocazione, già “conosciuto come magistrato” della causa.

Rileva la Suprema Corte di Cassazione che in tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4, in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al comma 1 della citata disposizione, in quanto tale proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla.

Nel caso di specie, nell’ambito di un procedimento di revocazione di una ordinanza della Corte di Cassazione una delle parti e il suo difensore hanno proposto due distinti ricorsi per la ricusazione del consigliere relatore.

Con i suddetti ricorsi si assumeva, in sintesi, che il consigliere ricusato avesse formulato una proposta di contenuto avulso dalla realtà processuale, tale da compromettere la sua credibilità, la sua correttezza e da fare venire meno le garanzie di imparzialità e di terzietà.

In base alle argomentazioni suddette le istanze venivano rigettate dalla Corte di Cassazione.

A cura di Silvia Ventura

Allegato:
2720-2020