Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nel procedimento sommario speciale di cui all’art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150 è ammessa la produzione di documenti alla prima udienza da parte del ricorrente (Cass., Sez. II, Ord., 31 agosto 2021, n. 23677)

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso ex art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150 depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio da un avvocato, con il quale egli domandava la condanna di una società sua cliente al pagamento delle proprie competenze professionali relative a sei giudizi e quantificate nella somma di € 72.263,59.

Il Tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso e condannava la società resistente al pagamento della somma di € 20.681,24, oltre accessori di legge.

Avverso tale decisione l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 28 D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per avere il giudice di primo grado applicato la tabella di liquidazione dei compensi di cui al D.M. n. 140 del 2012, anziché quella di cui al D.M. n. 55 del 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.4.2014 e in vigore dal 3.4.2014), in relazione ad attività professionale svoltasi nell’ambito di giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il 3.7.2014.

L’avvocato deduceva, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-ter c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per avere il giudice dichiarata tardiva la produzione di documenti effettuata nel corso della prima udienza; documentazione attestante l’espletamento dell’attività relativa alle fasi istruttorie e decisorie, con la conseguenza che per tali attività il Tribunale non aveva liquidato alcun compenso.

La Corte accoglie entrambi i motivi, rilevando, quanto al primo, che il Tribunale di Busto Arsizio aveva erroneamente ritenuto di potere applicare il minimo tabellare previsto dal D.M. n. 140 del 2012, anziché quello di cui al D.M. n. 55 del 2014, in violazione dell’art. 28 di quest’ultimo decreto che stabilisce che le relative disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (ossia al 3.4.2014).

Quanto al secondo, la Corte rileva che, al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l’art. 702-bis c.p.c. sancisce alcuna preclusione istruttoria.

Pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione.

A cura di Stefano Valerio Miranda