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giurisprudenza

Nel processo amministrativo la decisione sulle spese di giudizio è insindacabile in appello (Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2018, n. 5283)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la decisione sulle spese (e in particolare la mancata compensazione delle stesse all’esito del giudizio di primo grado), non investendo profili di legittimità, si traduce in una scelta insindacabile in appello.

Il giudice di primo grado ha infatti amplissimi poteri discrezionali in ordine all’applicazione dell’art. 92 c.p.c. e al riconoscimento della sussistenza delle ragioni che possono comportare la compensazione delle spese, con il solo limite che non può condannare alle spese di lite la parte vittoriosa o disporre statuizioni abnormi.

A cura di Giovanni Taddei Elmi