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giurisprudenza

Nel processo amministrativo non è dovuto il contributo unificato in caso di ricorso per motivi aggiunti che non ampli l’oggetto della controversia (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 3 dicembre 2015, n. 2840)

Il TAR Sicilia, facendo applicazione di un principio recentemente espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-61/14 del 6.10.2015), ha affermato che non è dovuto il contributo unificato nel caso di ricorso per motivi aggiunti che non ampli l’oggetto della controversia ed ha perciò esentato dal relativo pagamento il ricorrente che ne aveva fatto richiesta.

In particolare, i Giudici siciliani hanno ritenuto che non si verifichi un ampliamento considerevole della controversia, e dunque il contributo non sia dovuto, nel caso in cui il ricorrente, dopo aver impugnato l’aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico, impugni con motivi aggiunti anche l’aggiudicazione definitiva per illegittimità derivata.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, sebbene la legge italiana che prevede il versamento di contributi unificati multipli non contrasti di per sé con il diritto comunitario, spetta comunque al giudice nazionale investito della causa accertare se i ricorsi successivi al primo costituiscano o meno un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia pendente e, nel caso, dispensare il ricorrente dall’obbligo del versamento del contributo.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi

 

 

Allegato:
2840-2015