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giurisprudenza

Nel processo amministrativo non esiste il diritto al rinvio della discussione del ricorso (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2019, n. 1704)

Il Consiglio di Stato, ribadendo un principio consolidato, afferma che nell’ordinamento processuale amministrativo non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, ancorché motivato dall’esigenza di acquisire i mezzi istruttori necessari ovvero di accedere agli atti e di formulare motivi aggiunti al ricorso.

Nel processo amministrativo, infatti, non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti. Per questo la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice, in quanto la richiesta di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico nel prudente bilanciamento tra fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa di cui all’art. 1 c.p.a. e quelle della sollecita definizione del giudizio e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 2 comma 2 c.p.a.

Nella fattispecie, dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto di respingere l’istanza di rinvio richiesta dal ricorrente, ancorché motivata con l’esigenza di completare l’accesso agli atti della procedura di gara oggetto di giudizio e di proporre eventuali motivi aggiunti, ritenendo tale richiesta meramente dilatoria e priva di un concreto interesse processuale.

A cura di  Giovanni Taddei Elmi